Ordinanza sindacale n. 3 del 27.02.2023 divieto di abbandono rifiuti a tutela dell’igiene e della sanità publica e del decoro urbano.

Divieto di abbandono rifiuti a tutela dell’igiene e della sanità pubblica e del decoro urbano. Disposizioni per la raccolta differenziata - divieto di utilizzo di sacchi neri e non trasparenti per il conferimento dei rifiuti

Data :

27 febbraio 2023

Ordinanza sindacale n. 3 del 27.02.2023 divieto di abbandono rifiuti a tutela dell’igiene e della sanità publica e del decoro urbano.
Municipium

Descrizione

 

Ordinanza sindacale n. 3 del 27.02.2023

Prot. N. 2077

Premesso che:
il D.Lgs. 03/04/2006 nr. 152 e ss.mm. ii. -recante “Norme in materia ambientale” – nell’ambito delle competenze in capo ai Comuni, previste dall’art. 198, relative alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, prevede che essa avvenga “….conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto del principio di concorrenza nonché del principio chi inquina paga… (art. 178);
l’art. 192 del medesimo D.Lgs. 152/2006prescrive che “1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati. ”.
Rilevato che:
l’obiettivo per lo sviluppo della raccolta differenziata, posta dalla normativa, nazionale e dalla programmazione regionale, provinciale e comunale è quello di assicurare una elevata protezione dell’ambiente e della tutela igienico-sanitaria;
la necessità di salvaguardia degli interessi pubblici connessi all’ambiente ed alla sostenibilità ambientale del territorio – attraverso una necessaria e rilevante riduzione della quantità di rifiuti indifferenziati destinati allo smaltimento, in modo da favorire quanto più possibile, così come previsto dalle norme, il recupero, il riciclaggio ed il riutilizzo dei rifiuti urbani ed assimilati – si attua attraverso una raccolta differenziata in forme stringenti di tutte le frazioni di rifiuti recuperabili;
Dato atto che nel Comune di Pianopoli la raccolta dei rifiuti solidi urbani è gestita attraverso il conferimento dei rifiuti, differenziati, presso isole ecologiche o con il prelievo presso le abitazioni degli utenti impossibilitati a muoversi;
Dato atto che:
•permane la necessità di mantenere il controllo sul fenomeno dei rifiuti, rilevabile in particolar modo nei pressi delle isole ecologiche con evidenti forme di degrado incompatibili con il mantenimento dei necessari standard igienico-sanitari;
•è opportuno e necessario assumere iniziative finalizzate all’eliminazione dell’utilizzo dei sacchi neri o non trasparenti per il deposito dei rifiuti di qualsiasi natura da parte dell’utenza al fine di migliorare sia qualitativamente che quantitativamente la raccolta differenziata sul territorio comunale;
Considerato che:
•la gestione dei rifiuti, di qualsiasi provenienza, costituisce attività di interesse pubblico e come tale deve essere accuratamente disciplinata al fine di garantire la protezione dell’ambiente e dell’uomo;
• nelle more dell’approvazione del nuovo Regolamento Comunale, risulta indispensabile garantire una regolamentazione alle modalità di conferimento ed un regime sanzionatorio per i trasgressori;
• ai sensi della legge 123/08, le pubbliche Amministrazioni hanno l’obbligo in generale di predisporre piani e programmi di prevenzione e riduzione della quantità di rifiuti ed a tal fine devono svolgere azioni volte all’introduzione di sistemi che consentano il massimo recupero e riciclo dei rifiuti;
• il conferimento della frazione organica mediante l’utilizzo di sacchi non biodegradabili compostabili, comporta gravi anomalie con rischio di mancata accettazione dello stesso da parte della piattaforma di ricezione;
• l’utilizzo di sacchi neri o non trasparenti per il conferimento dei rifiuti, non facilita i controlli tesi a verificare la conformità dei rifiuti conferiti al servizio di raccolta differenziata, comportando altresì gravi anomalie e disfunzioni agli impianti di trattamento dei rifiuti, con declassamento della qualità delle frazioni conferite;
• le suddette anomalie incidono negativamente nei complessivi costi di gestione e ciò a discapito dell'intera comunità;
Visti:
- l’art. 198 comma 2 del D.Lgs. n. 156/2006 - “Norme in materia ambientale”:
- il D.Lgs. n. 267/2000 – “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, in particolare l’art. 7-bis che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni regolamentari e delle ordinanze, nonché l’art. 50 comma 5, così come modificato dal Decreto Legge 20.02.20174, nr. 14 convertito con modificazioni nella Legge 18.04.2017, nr. 48 – recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città” che attribuisce al Sindaco il potere di adottare ordinanze “….in relazione all’urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e de patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana…”;
- il D.Lgs. 152/2016;
- la L.R. n. 10/22;
- la legge nr. 689/1981 e ss.mm.ii - Modifiche al sistema penale” ed in particolare gli artt. 13 e 16 in tema di sanzioni amministrative pecuniarie;
- Il regolamento comunale per i servizi di nettezza urbana e igiene ambientale adottato dal comune di Pianopoli con delibera Consiliare n. 39 del 12/12/2017;
- lo Statuto Comunale;
Ordina
1. A tutti i cittadini del Comune di Pianopoli di effettuare il corretto conferimento dei rifiuti negli appositi contenitori delle isole ecologiche - e non nei “pressi delle stesse” - secondo le modalità e gli orari previsti e pubblicizzati per i differenti tipi di rifiuti;
2. A decorrere dal 01 marzo 2023, a tutte le utenze sia commerciali che domestiche:
 è fatto divieto assoluto di depositare nelle isole ecologiche o di esporre a domicilio, nei casi di raccolta con il sistema “porta a porta”, qualsiasi tipo di rifiuto in sacchi neri o comunque non trasparenti, tali da impedire la verifica del corretto conferimento;
 è fatto divieto assoluto di utilizzare sacchetti diversi da quelli biodegradabili compostabili per il conferimento della frazione organica (umido);
 è fatto divieto assoluto di introdurre nel sacco contenente il rifiuto indifferenziato, frazioni di rifiuto riciclabile per il quale è già attivo il circuito di raccolta differenziata;
 è fatto, conseguentemente, obbligo di raccogliere i rifiuti indifferenziati e differenziati in sacchetti trasparenti;
Avverte
che ai trasgressori ed obbligati in solido della presente ordinanza, sempre che il fatto non costituisca reato, si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 25 euro a un massimo di 500 euro, con le procedure e modalità previste dalla Legge n. 689/1981 e ss.mm.ii., salvo l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 255 e 256 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.
Incarica
I dipendenti comunali addetti al servizio:
- ad informare l’utenza sul corretto svolgimento del deposito dei rifiuti differenziati ed indifferenziati;
- ad intervenire, al fine di evitare comportamenti scorretti da parte delle utenze dei servizi di raccolta, segnalando prontamente alla Polizia Locale ed al Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo, le utenze che adottano comportamenti in contrasto con la presente ordinanza e più in generale con i regolamenti comunali in materia;
- la Polizia Locale del Comune di Pianopoli unitamente alle altre Forze dell’ordine destinatarie della presente, del controllo sul rispetto della presente ordinanza.
Disponealtresì
la trasmissione a mezzo PEC del presente provvedimento alla Prefettura di Catanzaro ed alla Stazione dei Carabinieri di Pianopoli;
Avverte
che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg. dalla sua pubblicazione, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971, n° 1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 gg. decorrenti dalla stessa data, ai sensi del D.P.R. 24 Novembre 1971, n° 1199.
 
Il Sindaco
f.to Dr.ssa Valentina Cuda
(Firma autografa omessa ai sensi del D.Lgs. 39/1993)

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