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ORDINANZA N.77 DEL 21/10/2020
ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D.LGS. 267/2000 – MISURE DI CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. CHIUSURA PRECAUZIONALE DELLA SCUOLA PRIMARIA
COMUNE DI PIANOPOLI
(Provincia di Catanzaro)
Ordinanza n. 77
protocollo n. 5885 del 21.10.2020
ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D.LGS. 267/2000 – MISURE DI CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. CHIUSURA PRECAUZIONALE DELLA SCUOLA PRIMARIA.
IL SINDACO
Premesso:
che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e, successivamente, in data 11 marzo 2020, ha dichiarato tale epidemia come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
che Con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili sino al 31 luglio 2020, prorogato con la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2020, fino al 15 ottobre 2020;
che Con Deliberazione del Consiglio di Ministri del 07 ottobre 2020 è stato prorogato fino al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti
numerosi D.P.C.M. (da ultimo quello del 18/10/2020) hanno disposto misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale, prescrivendo misure restrittive alla mobilità individuale al fine di prevenire gravi situazioni di diffusione del contagio, tenendo conto degli sviluppi dell'andamento epidemiologico, vietando in ogni caso fenomeni di assembramenti sociali e raccomandando il distanziamento sociale (distanza di sicurezza interpersonale);
Viste le Ordinanze del Ministero della Salute e del Presidente della regione Calabria in tema di contrasto al diffondersi del virus covid-19;
Viste
le richieste pervenute dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro - Dipartimento di Prevenzione- di avviare sorveglianza sanitaria nei confronti di alcuni soggetti risultati positivi a tampone per la ricerca di COVID;
il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale, regionale e comunale;
Ritenuto, in via precauzionale, quale misura di livello locale, per fatto specifico, comunque finalizzata ad ulteriormente contenere l'emergenza epidemiologica in corso, adottare delle misure più restrittive rispetto a quelle contenute nel DPCM 18 ottobre 2020, per la tutela della salute pubblica ed al fine di contrastare la diffusione del virus covid-19, ai sensi dell’art. 50, comma 5, del D.Lgs. 267/2000;
Ritenuto, pertanto, di disporre, su tutto il territorio comunale, dal 22/10/2020 e sino all’intera giornata del 24/10/2020, salvo ulteriori provvedimenti:
La chiusura della Scuola Primaria;
Visti gli art. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000
ORDINA
Su tutto il territorio comunale, dal 22/10/2020 e sino all’intera giornata del 24/10/2020, salvo ulteriori provvedimenti:
la chiusura della Scuola Primaria.
DISPONE
che la presente ordinanza:
sia pubblicata all'Albo Pretorio comunale e sul sito Istituzionale;
sia trasmessa, a mezzo PEC a: al Dirigente della Scuola Primaria, Prefettura di Catanzaro, all’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, al Comando di Polizia Locale, al Commissariato della Polizia di Stato, al Comando Gruppo dei Carabinieri, al Comando Gruppo della Guardia di Finanza;
AVVERTE CHE
La presente Ordinanza ha decorrenza immediata e sino all’intera giornata del 24/10/2020, fatti salvi ulteriori provvedimenti;
AVVERTE CHE
Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall’adozione del presente provvedimento.
IL SINDACO
f.to Dott.ssa Valentina CUDA
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 d.lgs. 39/1993
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Orario Invernale Parco Giochi:
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